LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA COMPRAVENDITA DI IMMOBILI
L’acquisto di una casa rappresenta un investimento importante ed è pertanto
necessario che l’acquirente riceva tutta la documentazione che possa comprovare che l’immobile sia effettivamente cedibile.
Vediamo in sintesi quali sono i principali documenti che devono essere sempre correlati ad una vendita immobiliare:
Titolo di proprietà o provenienza
Un immobile può pervenire per successione a causa di morte, per provvedimento
giudiziale, per atto notarile (vendita, donazione, divisione…). Il venditore deve
produrre il titolo che attesta la sua proprietà. I dati riportati nel titolo di provenienza
potrebbero nel frattempo essere cambiati: il notaio incaricato della stipula dell’atto di vendita controllerà l’effettiva proprietà del venditore e l’assenza di formalità pregiudizievoli.
Aspetti urbanistici
E’ assolutamente necessario fare molta attenzione anche alla documentazione
urbanistica. E’ un aspetto molto importante che può pregiudicare la libera
commercializzazione del bene. Se la costruzione risulta iniziata successivamente
al 1° settembre 1967, nell’atto di vendita si dovranno menzionare gli estremi di tutti i provvedimenti autorizzativi comunali (licenze edilizie, concessioni ad edificare, varianti, permessi di costruire, DIA), nonché gli estremi
di eventuali domande di condono e di concessioni edilizie in sanatoria. Rimane
comunque in capo al venditore l’onere di dimostrare la conformità urbanistica
dell’immobile a detti provvedimenti. Non bisogna dimenticare infine di farsi esibire il conseguente “Certificato di Agibilità” (ex “Certificato di Abitabilità”) o il documento di autocertificazione del termine per la formazione del silenzio assenso protocollato dal Comune. Se l’immobile in oggetto ha come pertinenza uno o più terreni la cui superficie sia superiore a 5.000 metri quadrati, all’atto di vendita va allegato il relativo certificato di destinazione urbanistica da richiedersi al competente ufficio comunale.
Aspetti catastali
Altra documentazione altrettanto necessaria è quella catastale. Ogni unità immobiliare deve essere denunciata al Catasto (oggi
Agenzia del Territorio). E’ un enorme archivio cartaceo e informatico dove sono catalogati ai fini fiscali e conservati tutti gli immobili costruiti sul territorio nazionale. Ogni capoluogo di provincia ha il suo Ufficio Distrettuale. Il documento principale che necessita è la cosiddetta scheda catastale, che altro non è che una riproduzione della planimetria dell’immobile in scala ridotta redatta da un tecnico abilitato e presentata agli uffici catastali, verificabile tramite una “visura” nella quale vengono riportati i dati (categoria, classe, consistenza, rendita) relativi
all’unità immobiliare. Qualora si riscontrassero delle difformità tra la situazione di fatto e la planimetria catastale, occorrerà provvedere alla sua regolarizzazione mediante la presentazione di una denuncia di variazione.
Aspetti condominiali
Prima di acquistare un appartamento in un contesto condominiale bisogna accertarsi presso l’amministratore:
- se ci sono spese condominiali arretrate (l’acquirente è solidamente obbligato col venditore ai pagamenti dell’anno in corso e dell’anno precedente);
- a quanto ammontano le spese annue di ordinaria amministrazione;
- se e quali lavori di manutenzione sono previsti o deliberati dall’assemblea
condominiale (esempio: rifacimento tetto, facciate, androni e scale o altro) e rientranti nelle spese di straordinaria amministrazione; se ci fossero, è
opportuno stabilire in capo a chi gravino tali spese;
- se ci sono limiti per il regolamento di condominio, ad esempio per il mutamento
di destinazione d’uso di una unità immobiliare (da abitazione ad ufficio).
Certificazioni di impianti
La dichiarazione di conformità è un documento o meglio un insieme di documenti
con cui l’installatore di un impianto (elettrico, idro-termo-sanitario, radio-televisivo, ecc.) dichiara e certifica che questo è stato realizzato a regola d’arte. La dichiarazione di conformità contiene i dati dell’impianto e dei seguenti
soggetti: responsabile tecnico, proprietario, committente. Fornisce inoltre informazioni sulla procedura di installazione, sulla tipologia di materiali impiegati, sulle norme seguite, sull’ubicazione dell’impianto. La dichiarazione
di conformità, secondo la normativa attuale, si redige su un modello approvato dal
Ministero del Lavoro ed è completata da una serie di allegati, alcuni dei quali obbligatori (pena la nullità della dichiarazione):
- il progetto (se l’immobile supera certi limiti dimensionali);
- lo schema di impianto (dove non c’è il progetto);
- la relazione tipologica (o elenco dei materiali);
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
A seguito dell’abrogazione dell’art. 13 del D.M. n. 37/2008, dal 25 giugno 2008 non
esiste più un obbligo di allegazione della documentazione di conformità e neppure più un obbligo di regolamentazione contrattuale della garanzia dell’alienante riguardo alle conformità degli impianti; detta regolamentazione però rimane sicuramente opportuna. Qualora gli impianti di un vecchio immobile
non fossero a norma, o non esistessero, chi vende e chi compra, di comune accordo, possono comunque procedere alla compravendita dell’immobile nello stato di fatto. Per evitare controversie successive, è opportuno in sede di contrattazione, disciplinare in capo a chi spetti la messa a norma degli impianti stessi.
Certificazione Energetica
La certificazione energetica non è altro che un certificato dal quale si può capire come è stato realizzato l’edificio dal punto di vista dell’isolamento della coibentazione e quindi in che modo il fabbricato possa contribuire
ad un risparmio energetico. In sostanza consiste in una valutazione dei requisiti
energetici integrati di un immobile con conseguente certificazione e attribuzione di
una certa classe energetica. Oggi gli elettrodomestici in base al consumo
energetico rientrano in una determinata classe: A, B ecc.. Sarà così anche per tutti
gli edifici, i quali, in base al consumo energetico rientreranno in una determinata
classe di consumo. E’ interesse dell’acquirente di un immobile sapere quanto un determinato immobile consumi energia. Un fabbricato realizzato senza nessun accorgimento dal punto di vista energetico, oltre a causare un maggiore
inquinamento, produce anche un aggravio di spese per la persona che lo abita. L’art. 35, comma 2-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come aggiunto dalla legge di conversione, 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008, ha modificato la normativa nazionale precedente; in generale non è più necessario allegare la certificazione energetica agli atti di trasferimento immobiliare; rimane salvo l’obbligo di dotazione e consegna all’acquirente dell’attestato di certificazione energetica e, a decorrere dal 1° luglio 2009, gli obblighi
di dotazione e consegna dell’attestato di certificazione energetica A.C.E. riguardano tutte le unità immobiliari (anche quindi gli appartamenti in condominio), di vecchia o nuova costruzione. |